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IDD assicurazioni: cosa prevede la direttiva sulla distribuzione assicurativa

Fonti verificate il

IDD è la sigla di Insurance Distribution Directive, la direttiva (UE) 2016/97 del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa. Fissa regole comuni in tutta l'Unione per chiunque venda polizze, compagnie comprese. L'Italia l'ha recepita con il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, che ha modificato il Codice delle assicurazioni private con effetti dal 1° ottobre 2018. L'IVASS l'ha attuata con i Regolamenti 40 e 41 del 2 agosto 2018 e, per il governo del prodotto, con il Regolamento 45/2020.

Per gli intermediari la IDD significa soprattutto questo: valutare le richieste ed esigenze del cliente prima di ogni vendita, dichiarare la natura del proprio compenso, gestire conflitti di interesse e incentivi, rispettare il mercato di riferimento dei prodotti e aggiornarsi ogni anno.

Atto europeo
Direttiva (UE) 2016/97 del 20 gennaio 2016
Recepimento in Italia
D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
Applicazione
Dal 1° ottobre 2018
Attuazione IVASS
Regolamenti 40 e 41/2018, Regolamento 45/2020
Ultimo adeguamento degli importi
Regolamento delegato UE 2024/896, dal 9 ottobre 2024

A chi si applica la IDD

La direttiva regola la distribuzione, non il tipo di venditore. Per questo vale per gli intermediari di ogni sezione del RUI, per le compagnie che vendono direttamente e per gli intermediari a titolo accessorio, cioè chi vende polizze come complemento di un bene o servizio. Nel Codice italiano la definizione di distribuzione dell'art. 106 include anche i siti che confrontano prezzi e prodotti quando permettono al cliente di arrivare al contratto.

Dove si trovano le regole IDD nel Codice e nei regolamenti IVASS

TemaCodice delle assicurazioniAttuazione IVASS
Cosa si intende per distribuzioneArt. 106Reg. 40, art. 2-3
Registro e requisiti professionaliArtt. 109-112Reg. 40, Parte II
Regole di comportamento, conflitti di interesse, incentiviArt. 119-bisReg. 40, artt. 54-55
Richieste ed esigenze del cliente, consulenzaArt. 119-terReg. 40, artt. 58-59
Trasparenza sui compensiArt. 120-bisReg. 40, art. 57
Informativa precontrattuale (MUP)Artt. 120 e 120-quaterReg. 40, art. 56 e Allegato 3
Governo del prodotto (POG)Artt. 30-decies e 121-bisReg. 45/2020
Formazione e aggiornamentoArt. 111Reg. 40, Parte IV
Prodotti di investimento assicurativoArtt. 121-quater e seguentiReg. 40, artt. 68-bis e seguenti

La tabella serve a orientarsi: quando una compagnia o un consulente cita «un obbligo IDD», nella pratica italiana quell'obbligo sta quasi sempre in un articolo del Codice e in uno del Regolamento IVASS 40.

Richieste ed esigenze: la verifica prima di ogni vendita

Prima della firma il distributore raccoglie dal cliente le informazioni utili a identificarne richieste ed esigenze e propone solo contratti coerenti (art. 119-ter del Codice). L'art. 58 del Regolamento 40 elenca cosa chiedere, quando pertinente: età, salute, lavoro, nucleo familiare, situazione finanziaria e assicurativa, coperture già in essere, aspettative su copertura e durata. Di tutto questo resta traccia documentale.

Se l'intermediario offre consulenza, deve dare una raccomandazione personalizzata che spieghi perché quel contratto è il più adatto. Se dichiara una consulenza basata su un'analisi imparziale, deve fondarla su un numero sufficiente di contratti presenti sul mercato (art. 119-ter, commi 3 e 4).

Compensi, conflitti di interesse e incentivi

Prima della conclusione del contratto l'intermediario dice al cliente se è pagato con un onorario, con una commissione inclusa nel premio, con altri compensi o con una combinazione (art. 120-bis). Se è un onorario, va indicato anche l'importo. Quando la vendita coinvolge collaboratori in sezione E o più intermediari in collaborazione, l'informazione riguarda nel complesso i compensi di tutti (art. 57 del Regolamento 40).

Il Codice vieta politiche di compenso o obiettivi di vendita che spingano a raccomandare un prodotto quando un altro risponderebbe meglio alle esigenze del cliente (art. 119-bis, commi 4 e 5). I conflitti di interesse vanno identificati e gestiti con presidi proporzionati; se non bastano, il cliente va informato prima della firma.

Requisiti professionali, massimali e aggiornamento

La IDD fissa anche i requisiti minimi di chi distribuisce. La polizza RC professionale degli intermediari ha massimali che l'Unione adegua periodicamente all'inflazione. Il Codice riporta ancora gli importi originali (1.250.000 euro per sinistro, 1.850.000 all'anno, art. 110) e rinvia agli adeguamenti europei. Dal 9 ottobre 2024 i minimi sono 1.564.610 euro per sinistro e 2.315.610 euro all'anno, per effetto del Regolamento delegato UE 2024/896.

Sull'aggiornamento professionale l'Italia chiede almeno 30 ore all'anno ad agenti, broker e collaboratori (art. 89 del Regolamento 40). Il dettaglio è nella guida alla formazione IVASS.

Le regole in più per i prodotti di investimento assicurativo

Per i prodotti di investimento assicurativo la IDD aggiunge obblighi più stretti, che il Regolamento 40 riprende dall'art. 68-bis in avanti: valutazione di adeguatezza (art. 68-novies), dichiarazione di rispondenza alle esigenze e di adeguatezza (art. 68-decies), regole specifiche sugli incentivi (artt. 68-sexies e seguenti) e casi di consulenza obbligatoria (art. 68-duodecies).

Cosa cambia in una vendita, in concreto

Dopo la IDD ogni vendita lascia una scia di documenti: il questionario sulle esigenze, il MUP consegnato prima della firma, l'informativa sul compenso, la prova che il cliente rientra nel mercato di riferimento. Sono documenti da conservare, come chiedono l'art. 58, comma 8, e l'art. 67 del Regolamento 40. Su Aron il preventivo esce con il MUP, la proposta viene confrontata con le esigenze dichiarate e il cliente firma con un codice OTP: il flusso è descritto nella pagina sulla compliance assicurativa.

Il governo del prodotto, che con la IDD è diventato obbligatorio anche per chi distribuisce, ha una guida dedicata: POG assicurativo.

Domande frequenti

Cos'è la IDD nelle assicurazioni?

È la Insurance Distribution Directive, la direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. Stabilisce regole comuni europee per chi vende polizze: requisiti professionali, regole di comportamento, informativa al cliente, trasparenza sui compensi e governo del prodotto.

Quando è entrata in vigore la IDD in Italia?

È stata recepita con il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, e le nuove norme del Codice delle assicurazioni si applicano dal 1° ottobre 2018. L'IVASS ha emanato i Regolamenti attuativi 40 e 41 il 2 agosto 2018.

A chi si applica la IDD?

A tutti i distributori di prodotti assicurativi: intermediari di ogni sezione del RUI, compagnie che vendono direttamente e intermediari a titolo accessorio. Comprende anche i siti di comparazione che permettono di arrivare alla stipula del contratto.

Cosa deve fare un intermediario per rispettare la IDD?

Raccogliere richieste ed esigenze del cliente prima della firma, proporre contratti coerenti, consegnare il MUP, dichiarare la natura del compenso, gestire i conflitti di interesse, rispettare il mercato di riferimento dei prodotti e fare almeno 30 ore di aggiornamento all'anno.

La IDD vale anche per le polizze vendute online?

Sì. La distribuzione comprende anche la vendita a distanza e i siti di comparazione. Il Regolamento IVASS 40/2018 dedica alla promozione e al collocamento a distanza un titolo specifico, dagli articoli 69 a 83.

Fonti

  1. Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD)
  2. Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005), art. 106
  3. Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005), art. 110
  4. Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005), art. 119-bis
  5. Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005), art. 119-ter
  6. Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005), art. 120
  7. Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005), art. 120-bis
  8. Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005), art. 120-quater
  9. Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005), art. 121-bis
  10. Regolamento IVASS n. 40/2018, testo consolidato (aggiornato al Provvedimento n. 169/2026)
  11. Regolamento IVASS n. 41/2018 (informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti)
  12. Regolamento IVASS n. 45/2020 (POG), testo consolidato
  13. Regolamento delegato (UE) 2024/896 (massimali RC e capacità finanziaria degli intermediari)

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