Guida per intermediari
Arbitro Assicurativo: cosa devono fare gli intermediari
Fonti verificate il
L'Arbitro Assicurativo è il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e compagnie o intermediari, istituito presso l'IVASS dal DM 215/2024. Per l'intermediario comporta soprattutto obblighi di informazione: il cliente deve sapere che può rivolgersi all'Arbitro e come farlo.
In concreto l'Arbitro va indicato in tre posti: sul sito e sui profili social che usi per promuovere o vendere polizze, con il link al sito arbitroassicurativo.org; nella sezione sulle tutele del MUP; nelle risposte ai reclami che non accogli o accogli solo in parte. Il Provvedimento IVASS 163/2025 ha fissato l'adeguamento entro il 14 gennaio 2026.
- Istituito da
- DM MIMIT 215/2024, presso l'IVASS
- Obblighi informativi
- Provv. IVASS 163/2025: art. 79 Reg. 40/2018 e MUP
- Termine di adeguamento
- 14 gennaio 2026
- Adesione
- Automatica con l'iscrizione al RUI (art. 2, comma 2, DM 215/2024)
- Ricorso del cliente
- Dopo il reclamo ed entro 12 mesi dal reclamo (art. 8 DM 215/2024)
- Sito ufficiale
- www.arbitroassicurativo.org
Cos'è, in due righe
È l'equivalente assicurativo dell'Arbitro Bancario Finanziario: un organismo che decide le controversie tra i clienti e chi distribuisce o produce polizze, senza passare dal tribunale. Il ricorso si presenta online, dopo aver fatto un reclamo: l'Arbitro non sostituisce il reclamo, viene dopo.
Per le polizze l'ABF non è competente. Se il tuo sito o le tue risposte ai reclami citano ancora l'Arbitro Bancario Finanziario, vanno corretti.
Adesione e referente per i ricorsi
Non devi aderire: l'iscrizione al RUI basta (art. 2, comma 2, DM 215/2024; art. 187.1 CAP). Vale per le sezioni A, B, D e F; gli intermediari esteri in libera prestazione di servizi possono sottrarsi solo dichiarando un altro sistema della rete FIN.NET. Il ricorso su un collaboratore in sezione E si presenta contro l'intermediario per cui lavora, che risponde del suo comportamento (disposizioni IVASS, par. 6.3).
Le disposizioni attuative dell'IVASS (par. 2.3) chiedono a imprese e intermediari di comunicare all'IVASS un referente per la gestione dei ricorsi e la PEC, o altro mezzo elettronico, con cui dialogare con l'Arbitro. La scadenza era il 30 luglio 2025. Per chi si iscrive dopo il testo non fissa un termine: la lettura prudente è comunicarlo appena iscritto, perché i 40 giorni per rispondere a un ricorso partono dalla notifica e sono perentori.
Sito e profili social
L'art. 79 del Regolamento IVASS 40/2018, come modificato dal Provvedimento 163/2025, chiede che i siti e i profili social usati per promuovere o collocare polizze riportino tre cose: i recapiti per i reclami, la possibilità di ricorrere all'Arbitro Assicurativo con un rinvio al suo sito tramite collegamento ipertestuale, e gli altri sistemi di risoluzione stragiudiziale.
Il link deve essere cliccabile, e la pagina che lo contiene facile da raggiungere. Un indirizzo scritto in fondo a un PDF non è quello che chiede la norma.
Il MUP
Lo stesso Provvedimento ha aggiornato la sezione VII del MUP, quella sugli strumenti di tutela: reclamo scritto all'intermediario o alla compagnia, ricorso all'IVASS, ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il suo sito oppure al sistema FIN.NET. Dopo il 14 gennaio 2026 un MUP senza l'Arbitro è un MUP vecchio.
Le risposte ai reclami
Quando non accogli un reclamo, o lo accogli solo in parte, la risposta deve indicare come il cliente può rivolgersi all'IVASS e ai sistemi alternativi (art. 10-quater Reg. ISVAP 24/2008). Oggi tra questi c'è l'Arbitro Assicurativo, e conviene nominarlo con il suo sito. Tempi e regole della gestione dei reclami sono nella guida sulla gestione dei reclami.
Se un cliente presenta ricorso
Il ricorso viene dopo un reclamo che il cliente giudica insoddisfacente o che resta senza risposta nei termini di legge. Per difenderti ti serve ricostruire tutta la storia, quindi conviene avere a portata di mano:
- il reclamo con la data di ricevimento e la tua risposta;
- la polizza e la documentazione precontrattuale consegnata, MUP compreso, nella versione di quel giorno;
- le comunicazioni con il cliente e con la compagnia.
Questo è ciò che il cliente deve rispettare perché il ricorso sia ammesso. Se manca un requisito il ricorso viene dichiarato inammissibile dal presidente del collegio.
| Punto | Regola |
|---|---|
| Reclamo prima | Senza un reclamo previo a te o alla compagnia il ricorso è inammissibile (artt. 8, comma 1, e 9, lettera a) |
| Quando | Dopo la tua risposta o, se non rispondi, dopo i 45 giorni, e comunque entro 12 mesi dal reclamo. Un nuovo reclamo sugli stessi fatti non riapre il termine (art. 8, comma 2; FAQ dell'Arbitro) |
| Stesso oggetto | I fatti del ricorso devono essere quelli del reclamo. Il risarcimento del danno si può chiedere solo se è presentato come conseguenza immediata e diretta della condotta contestata nel reclamo (art. 8, comma 3) |
| Fatti recenti | Non anteriori a tre anni prima del reclamo (art. 9, lettera c) |
| Valore | Danni 25.000 euro; vita 150.000, o 300.000 per le sole coperture in caso di morte; danneggiato RC con azione diretta 2.500 euro, deciso secondo equità. Nessun limite se si chiede solo l'accertamento di un diritto (art. 3, comma 4) |
| Fuori competenza | Grandi rischi, fondi vittime della strada e della caccia, materie della Consap; controversie già davanti al giudice o con mediazione o negoziazione in corso (artt. 3 e 9) |
| Costo per il cliente | 20 euro, restituiti se il ricorso è accolto anche in parte (DM 31/8/2021; FAQ dell'Arbitro) |
A te il ricorso costa un contributo alle spese solo se viene accolto in tutto o in parte: 100 euro per l'intermediario, 200 per la compagnia. Non è dovuto se il cliente ottiene un importo uguale o inferiore a una tua proposta conciliativa fatta prima del ricorso e da lui rifiutata, ed è dimezzato se la proposta arriva dopo il ricorso (art. 7, commi 3 e 4). Per questo, se pensi di avere torto in parte, conviene mettere per iscritto la proposta già nella risposta al reclamo.
I tempi sono stretti. Hai 40 giorni dalla notifica per mandare le controdeduzioni con i documenti e 20 giorni per la controreplica, e i termini sono perentori (art. 10). Il collegio decide entro 90 giorni, prorogabili una volta di altri 90. I termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio (disposizioni IVASS, par. 4.10). Se il ricorso riguarda un tuo collaboratore in sezione E, o un intermediario con cui collabori, devi trasmettergli ricorso e documenti, raccogliere le sue difese e inoltrarle (par. 6.3).
La decisione non vincola come una sentenza, ma va eseguita entro 30 giorni dalla comunicazione e, nei 5 giorni successivi, devi inviare all'Arbitro la documentazione: la mancata comunicazione vale come inadempienza. Chi non esegue viene pubblicato sul sito dell'Arbitro per cinque anni e, entro 15 giorni, deve dare notizia a sua volta per sei mesi nella pagina iniziale del proprio sito. Se non hai un sito si affigge un avviso nei locali (art. 12 DM 215/2024; disposizioni IVASS, par. 8.1).
Come informi i clienti sull'Arbitro con Compliance360
In Aron il MUP generato con preventivi e polizze cita già l'Arbitro Assicurativo, e la lettera di risposta ai reclami contiene il paragrafo su IVASS e Arbitro. Ogni reclamo resta nel registro con la sua scadenza dei 45 giorni, così se arriva un ricorso hai la storia in un posto solo.
Siti e profili social che gestisci fuori da Aron vanno aggiornati da te.
- Arbitro Assicurativo già citato nel MUP
- Lettera di risposta ai reclami con IVASS e Arbitro
- Registro dei reclami con scadenze e storico
Domande frequenti
L'intermediario deve informare i clienti sull'Arbitro Assicurativo?
Sì: su sito e profili social usati per vendere, con il link al sito dell'Arbitro, nel MUP e nelle risposte ai reclami non accolti o accolti in parte.
Entro quando andavano aggiornati sito e MUP?
Il Provvedimento IVASS 163/2025 ha fissato l'adeguamento entro il 14 gennaio 2026.
Il cliente può rivolgersi all'Arbitro senza aver fatto reclamo?
No. Il reclamo previo è condizione di ammissibilità (artt. 8 e 9 DM 215/2024). Il ricorso si presenta dopo la risposta, o dopo i 45 giorni senza risposta, entro 12 mesi dal reclamo e sugli stessi fatti.
Devo iscrivermi all'Arbitro Assicurativo?
No. L'adesione è automatica con l'iscrizione al RUI. Va comunicato all'IVASS un referente per i ricorsi e il mezzo elettronico per dialogare con l'Arbitro.
Quanto costa un ricorso?
Al cliente 20 euro, restituiti se il ricorso è accolto anche in parte. All'intermediario 100 euro, solo se il ricorso è accolto in tutto o in parte, con esenzione o riduzione se ha fatto una proposta conciliativa che il cliente ha rifiutato.
Cosa succede se non eseguo la decisione dell'Arbitro?
La decisione non è vincolante come una sentenza, ma l'inadempienza viene pubblicata sul sito dell'Arbitro per cinque anni e va resa nota anche sul tuo sito per sei mesi. Il cliente può rivolgersi al giudice.
Posso continuare a citare l'ABF?
Per le polizze no: l'Arbitro Bancario Finanziario è competente per banca e finanza. Per le controversie assicurative c'è l'Arbitro Assicurativo.
Fonti
- DM MIMIT 6 novembre 2024, n. 215 (Gazzetta Ufficiale)
- Provvedimento IVASS n. 163/2025
- Regolamento IVASS n. 40/2018, testo consolidato (aggiornato al Provvedimento n. 169/2026)
- Regolamento ISVAP n. 24/2008, testo coordinato IVASS
- IVASS, Disposizioni tecniche e attuative sull'Arbitro Assicurativo (provv. n. 106122 del 23/5/2025)
- DM MISE 31 agosto 2021, contributo a carico del ricorrente
- Arbitro Assicurativo, presupposti del ricorso
- Arbitro Assicurativo, domande frequenti
- Arbitro Assicurativo, sito ufficiale
Norme, importi e date cambiano. Le informazioni sono verificate sulle fonti elencate alla data indicata in alto: prima di agire controlla la versione in vigore. Questa guida ha scopo informativo e non sostituisce una consulenza legale.
Guide collegate
- Gestione dei reclamiCos'è un reclamo e cosa no, chi risponde a seconda della sezione RUI, i 45 giorni, il registro e il prospetto di fine anno.
- MUP, modulo unico precontrattualeIl documento che ha preso il posto degli allegati 3, 4 e 4-ter: le otto sezioni, quando consegnarlo, come provarlo e quando rifarlo.
- IDD assicurazioniLa direttiva europea sulla distribuzione assicurativa tradotta in articoli del Codice e del Regolamento IVASS 40, con gli effetti concreti su ogni vendita.
- Intermediario assicurativoLa definizione del Codice, le sei figure iscritte al RUI con i numeri di oggi e le regole di comportamento verso il cliente.