Guida per intermediari

MUP assicurazioni: il modulo unico precontrattuale spiegato agli intermediari

Fonti verificate il

Il MUP, modulo unico precontrattuale, è il documento che ogni distributore di polizze consegna al cliente prima che firmi la proposta o il contratto. Dice chi è l'intermediario, come lavora, come viene pagato, quali conflitti di interesse ha e come il cliente può tutelarsi. L'ha introdotto il Provvedimento IVASS 147/2024, che ha abrogato i vecchi allegati 3, 4, 4-bis e 4-ter del Regolamento 40/2018.

Per i prodotti assicurativi il MUP è l'Allegato 3 del Regolamento 40, per i prodotti d'investimento assicurativo l'Allegato 4. Dopo il Provvedimento 163/2025 la sezione sulle tutele deve citare anche l'Arbitro Assicurativo, e dopo il Provvedimento 169/2026 il MUP ha un'ottava sezione sull'oblio oncologico. Chi usa ancora i vecchi allegati sta consegnando un documento che non esiste più.

Norma
Art. 56 Reg. IVASS 40/2018, come modificato dal Provv. IVASS 147/2024
Sostituisce
Allegati 3, 4, 4-bis e 4-ter (abrogati)
Si consegna
Prima della proposta o, se non c'è, del contratto
Aggiornamenti recenti
Provv. IVASS 163/2025 (Arbitro Assicurativo); Provv. IVASS 169/2026 (sezione VIII e artt. 56-bis e 56-ter sull'oblio oncologico)
Si aggiorna
Ogni volta che cambia qualcosa di rilevante

Cosa contiene il MUP

Il modello per i prodotti assicurativi (Allegato 3) ha otto sezioni. Vanno compilate con i dati reali dell'intermediario che entra in contatto con il cliente.

SezioneCosa ci va
I. IdentificazioneDati RUI, sede, recapiti, siti internet usati per promuovere o vendere, IVASS come autorità di vigilanza
II. Modello di distribuzioneSe lavori su incarico del cliente o per conto di compagnie, ed eventuali collaborazioni con altri intermediari
III. Conflitti di interessePartecipazioni pari o superiori al 10% in compagnie, o di compagnie nel tuo capitale
IV. Distribuzione e consulenzaSe offri consulenza, se lavori in esclusiva, con quali compagnie hai rapporti
V. RemunerazioneNatura del compenso: provvigione, onorario o entrambi
VI. Pagamento dei premiCome sono protetti i premi incassati e quali mezzi di pagamento accetti
VII. Strumenti di tutelaRC professionale, reclamo, IVASS, Arbitro Assicurativo, FIN.NET e, per i broker, il Fondo di garanzia
VIII. Oblio oncologicoIl diritto previsto dalla legge 193/2023, con rinvio al DIP aggiuntivo per i dettagli, e la nullità delle clausole contrarie (aggiunta dal Provv. 169/2026)

Quando si consegna e come si prova

Il MUP si consegna o si trasmette prima che il cliente firmi la proposta o, se la proposta non c'è, prima della conclusione del contratto (art. 56, comma 1). Con un rinnovo o un nuovo contratto con lo stesso cliente va riconsegnato solo se nel frattempo è cambiato qualcosa di rilevante.

Per dimostrare di averlo fatto servono una dichiarazione firmata dal cliente oppure la prova dell'invio all'indirizzo email che ti ha indicato (art. 56, comma 8). Il cliente sceglie se riceverlo su carta, su un altro supporto durevole o tramite sito, e anche questa scelta va registrata.

Un consiglio pratico: conserva la versione esatta che hai consegnato. Se un anno dopo qualcuno chiede cosa aveva letto il cliente quel giorno, il documento «più recente» non basta.

Quando va aggiornato

Il Provvedimento 147/2024 ha tolto la revisione periodica fissa: il MUP si riesamina ogni volta che un cambiamento incide, o potrebbe incidere, in modo significativo sulle informazioni (art. 56, comma 3-bis). Un nuovo mandato, una compagnia in meno, un onorario che prima non c'era, un sito nuovo, una RC professionale rinnovata con un'altra compagnia.

L'ultimo cambiamento che riguarda tutti è l'Arbitro Assicurativo: il Provvedimento 163/2025 ha modificato la sezione VII, con adeguamento entro il 14 gennaio 2026. Se il tuo MUP parla ancora solo di IVASS e FIN.NET, va rifatto. Ne parliamo nella guida sull'Arbitro Assicurativo.

L'altro cambiamento è il Provvedimento IVASS 169/2026 (Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2026), che ha aggiunto al MUP la sezione VIII sul diritto all'oblio oncologico della legge 193/2023. L'adeguamento andava fatto entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, cioè entro il 10 febbraio 2026. La sezione può rinviare per i dettagli al DIP aggiuntivo, ma deve dire che il contraente può esercitare il diritto e che le clausole contrarie alla legge sono nulle. Un MUP senza la sezione VIII è un MUP vecchio, come uno senza l'Arbitro.

Il Provvedimento ha effetti anche oltre il modulo. Al rinnovo l'informativa sull'oblio va data prima, se non è già stata fornita o se chiedi di nuovo dati sanitari (art. 56-bis, comma 2). Non puoi acquisire né usare le informazioni sulle patologie oncologiche concluse da più di dieci anni (cinque se insorte prima dei 21 anni, o i termini più brevi del decreto 22 marzo 2024 del Ministero della salute) e non puoi applicare per questo limiti, costi o trattamenti diversi (art. 56-bis, commi 3 e 4). Se le avevi già, le cancelli entro 30 giorni dal ricevimento del certificato di oblio e conservi il certificato per dieci anni (art. 56-ter).

Chi deve consegnarlo

Tutti i distributori: agenti, broker, banche e intermediari di sezione F, i collaboratori in sezione E tramite l'intermediario per cui lavorano, e le compagnie che vendono direttamente. Restano fuori i grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.

Nelle collaborazioni tra intermediari il MUP indica identità, sezione e ruolo di ciascuno. Il MUP è la parte informativa della direttiva IDD; la valutazione delle richieste ed esigenze del cliente viene dopo, ed è un altro obbligo.

Gli errori più comuni

  • Usare ancora gli allegati 3, 4, 4-bis o 4-ter, o addirittura i vecchi modelli 7A e 7B.
  • Un MUP generico con tutte le compagnie del network invece dei dati di chi vende davvero.
  • La sezione VII senza l'Arbitro Assicurativo dopo il 14 gennaio 2026.
  • La sezione VIII sull'oblio oncologico mancante dopo il 10 febbraio 2026.
  • Non conservare la versione consegnata.
  • Dimenticare che nella vendita a distanza le informazioni vanno date al primo contatto (art. 73 Reg. 40).
Questa guida spiega le regole in modo pratico. Non è una consulenza legale: per i casi particolari confrontati con il tuo consulente.

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Domande frequenti

Gli allegati 3, 4 e 4-ter esistono ancora?

No. Il Provvedimento IVASS 147/2024 li ha abrogati e sostituiti con il MUP. Oggi «Allegato 3» indica il MUP per i prodotti assicurativi e «Allegato 4» quello per i prodotti d'investimento assicurativo.

Il MUP va consegnato a ogni rinnovo?

Solo se è cambiato qualcosa di rilevante rispetto a quello già consegnato. Altrimenti non serve. Eccezione: l'informativa sull'oblio oncologico (sezione VIII) va data prima del rinnovo se non è già stata fornita o se chiedi di nuovo dati sanitari (art. 56-bis, comma 2).

Cosa ha cambiato il Provvedimento IVASS 169/2026 nel MUP?

Ha aggiunto la sezione VIII sull'oblio oncologico al MUP per i prodotti assicurativi (Allegato 3) e a quello per i prodotti d'investimento assicurativi (Allegato 4). Andava adottata entro il 10 febbraio 2026. Introduce anche gli artt. 56-bis e 56-ter del Regolamento 40 su informativa, divieto di usare i dati e cancellazione.

Posso mandare il MUP per email?

Sì, su supporto durevole diverso dalla carta, se è appropriato e il cliente lo sceglie. Conserva la prova dell'invio all'indirizzo che ti ha indicato.

Ogni quanto va rivisto il MUP?

Non c'è più una scadenza fissa: va riesaminato ogni volta che cambia qualcosa che incide in modo significativo sulle informazioni.

Il MUP deve citare l'Arbitro Assicurativo?

Sì. Il Provvedimento IVASS 163/2025 ha aggiornato la sezione sulle tutele: va indicata la possibilità di ricorrere all'Arbitro Assicurativo, con il suo sito.

Fonti

  1. Regolamento IVASS n. 40/2018, testo consolidato (aggiornato al Provvedimento n. 169/2026)
  2. Provvedimento IVASS n. 147/2024 (MUP)
  3. Relazione al Provvedimento IVASS n. 147/2024
  4. Provvedimento IVASS n. 163/2025 (Arbitro Assicurativo)
  5. Provvedimento IVASS n. 169/2026 (oblio oncologico, sezione VIII del MUP)
  6. Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005), art. 120-quater

Norme, importi e date cambiano. Le informazioni sono verificate sulle fonti elencate alla data indicata in alto: prima di agire controlla la versione in vigore. Questa guida ha scopo informativo e non sostituisce una consulenza legale.

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