Guida per intermediari

Vendita a distanza di assicurazioni: cosa cambia per gli intermediari dal 19 giugno 2026

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Dal 19 giugno 2026 chi vende polizze a distanza ai consumatori, online, al telefono o per email, segue le nuove regole del Codice del Consumo introdotte dal D.Lgs. 209/2025. Valgono per i contratti conclusi da quella data e riguardano intermediari di ogni sezione del RUI e compagnie.

In pratica cambiano tre cose. Le informazioni prima del contratto vanno date su supporto durevole. Il cliente può recedere entro 14 giorni senza pagare nulla. E se il contratto si conclude tramite un sito o un'app, serve una funzione di recesso online ben visibile, con le parole «recedere dal contratto qui». Le regole IVASS sulla vendita a distanza restano, e sulle informazioni precontrattuali si sommano a quelle del Codice del Consumo.

Norma
D.Lgs. 209/2025, artt. 54-bis e 59-bis – 59-terdecies Codice del Consumo
Si applica
Ai contratti con consumatori conclusi a distanza dal 19 giugno 2026
Recesso
14 giorni di calendario; 30 per le polizze vita individuali e le forme pensionistiche complementari individuali
Rimborso
Entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso; nelle polizze vita al netto del periodo di copertura (art. 177 CAP)
Sanzioni
Da 7.500 a 75.000 € per violazione

A chi si applica

Al professionista che conclude contratti a distanza con consumatori: agenti, broker, banche, intermediari di sezione F, i collaboratori in sezione E attraverso l'intermediario per cui lavorano, e le compagnie. Il contratto con un'azienda o un professionista per la sua attività resta fuori.

Le regole del Codice del Consumo valgono per ogni contratto a distanza con un consumatore. Quelle del Regolamento IVASS 40/2018 sulla vendita a distanza (artt. 69-77) si aggiungono quando promozione e collocamento avvengono interamente a distanza. Sulle informazioni precontrattuali il coordinamento è spiegato qui sotto.

L'art. 59-septies, comma 2 prevede che, se un atto dell'Unione dedicato a uno specifico servizio finanziario (per l'assicurazione, la direttiva IDD) ha norme sulle informazioni da dare prima del contratto, si applichino solo quelle, qualunque sia il loro livello di dettaglio. Per l'assicurazione, però, il legislatore italiano ha scelto di sommare: l'art. 121, comma 1, lettera f) del Codice delle assicurazioni, riscritto dallo stesso D.Lgs. 209/2025, mette tra le informazioni della vendita a distanza «le ulteriori informazioni» degli artt. 59-quater, 59-quinquies e 59-septies, e l'art. 59-septies, comma 1 fa salve le norme di settore più rigorose.

La lettura che seguiamo è quindi cumulativa, e il comma 2 non svuota l'art. 59-quater. Valgono il MUP, il DIP e le informazioni dell'art. 121, e in più le voci dell'art. 59-quater che quei documenti non coprono, come il prezzo totale, le informazioni sul recesso e i recapiti per i reclami. Ciò che c'è già in un documento IDD non va ripetuto. L'IVASS non ha ancora pubblicato chiarimenti, e questa è la lettura prudente: costa un'informazione in più, mentre una informativa carente che alteri in modo significativo la rappresentazione del servizio rende nullo il contratto (art. 59-terdecies, comma 4).

Le informazioni prima del contratto

Le informazioni precontrattuali si danno su supporto durevole, prima che il cliente sia vincolato (art. 59-quater). Si possono presentare a strati, ma alcune devono stare sempre in primo piano. Se arrivano meno di un giorno prima della firma, al cliente va mandato un promemoria sul diritto di recesso tra 1 e 7 giorni dopo la conclusione.

Se la chiamata la avvii tu, all'inizio vanno dette in modo inequivocabile la tua identità e lo scopo commerciale, e va detto se la chiamata è o può essere registrata (art. 59-quinquies). Il cliente ha anche diritto a chiarimenti gratuiti prima del contratto e, se usi strumenti online, a parlare con una persona (art. 59-decies).

Il MUP resta obbligatorio. Nella vendita a distanza le informazioni dell'art. 121 del Codice delle assicurazioni vanno date al primo contatto e, in ogni caso, prima della proposta; vale anche l'art. 56, comma 1 sulla consegna del MUP (art. 73 Reg. IVASS 40/2018).

Il recesso: tempi, esclusioni e rimborso

  • 14 giorni di calendario, senza penali e senza dover dare un motivo (art. 59-octies, comma 1). È il termine per le polizze danni.
  • 30 giorni per le polizze vita individuali (art. 177 CAP) e per le forme pensionistiche complementari individuali, comprese quelle attuate con polizze vita (art. 59-octies, comma 1). Il comma 9 dello stesso articolo fa prevalere le norme sul recesso dell'atto UE di settore, che per la vita è la direttiva Solvency II (art. 186), attuata dall'art. 177. Le polizze vita fino a sei mesi sono escluse dall'art. 177 (comma 4) e, nella lettura prevalente, tornano ai 14 giorni.
  • Il termine parte dalla conclusione del contratto o, se arrivano dopo, dal ricevimento delle condizioni e delle informazioni. Per la vita, l'art. 177 lo fa partire da quando il contraente riceve la comunicazione che il contratto è concluso.
  • Se le informazioni mancano, il termine si allunga fino a 12 mesi e 14 giorni.
  • Sono escluse le polizze viaggio, bagaglio e simili di durata inferiore a un mese.
  • Polizze danni: il consumatore che recede non è tenuto a pagare alcun importo e il rimborso arriva entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso (art. 59-novies, commi 2 e 4).
  • Polizze vita: si applica l'art. 177 CAP, cioè rimborso entro 30 giorni del premio al netto della parte relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, più le spese di emissione se quantificate in proposta e contratto. È la lettura prevalente per due ragioni: l'art. 59-octies, comma 9 e la direttiva (UE) 2023/2673 fanno prevalere la disciplina di settore sul recesso, e il D.Lgs. 209/2025 ha modificato l'art. 177 solo al comma 2, lasciando intatto il comma 3. Il rimborso lo fa l'impresa, non l'intermediario.
  • Il recesso da una polizza conclusa a distanza non si esercita se il cliente chiede la liquidazione dell'indennizzo entro il termine; nelle polizze obbligatorie, come l'RC auto, nemmeno se il sinistro avviene entro il termine (art. 167-bis CAP).

Attenzione ai due «30 giorni», che sono cose diverse: quelli del recesso per la vita sono il tempo che ha il cliente per recedere, quelli dell'art. 59-novies e dell'art. 177 sono il tempo che ha l'impresa per restituire il premio.

La funzione «recedere dal contratto qui»

Se il contratto si conclude tramite un'interfaccia online, il cliente deve poter recedere anche online (art. 54-bis). La funzione va indicata con le parole «recedere dal contratto qui» o con una formula equivalente, deve restare visibile e facile da trovare per tutto il periodo di recesso e porta a una conferma («conferma recesso»).

Dopo la conferma, il cliente riceve senza ritardo una ricevuta su supporto durevole con il contenuto del recesso, la data e l'ora. Il recesso è tempestivo se la dichiarazione parte prima della scadenza. Una pagina informativa con un indirizzo PEC non basta: serve la funzione.

Il Codice chiede anche interfacce oneste (art. 59-undecies): niente scelte preselezionate, niente richieste ripetute, e un recesso che non sia più difficile della sottoscrizione.

Sanzioni e conseguenze sul contratto

Per le violazioni la sanzione va da 7.500 a 75.000 euro per ciascuna violazione, con limiti raddoppiati nei casi gravi o di recidiva; per il settore assicurativo la applica l'IVASS (art. 59-terdecies). Se il recesso viene ostacolato o il rimborso non arriva, il contratto è nullo (art. 59-terdecies, comma 4), e la compagnia restituisce i premi.

Le modifiche si applicano ai contratti conclusi dal 19 giugno 2026 (art. 4 del decreto). Il Regolamento IVASS 40/2018 non risulta ancora coordinato: l'art. 73 rinvia tuttora all'art. 67-duodecies del Codice del Consumo, abrogato. Finché l'IVASS non interviene, quel rinvio va letto alla luce delle nuove regole.

Questa guida spiega le regole in modo pratico. Non è una consulenza legale: per i casi particolari confrontati con il tuo consulente.

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In Aron dichiari se vendi anche a distanza e, per ogni trattativa e polizza, come è stato concluso il contratto. Il cliente firma il preventivo con un codice OTP prima dell'emissione, e se hai dichiarato di vendere anche a distanza il tuo sito Aron ha una pagina che gli spiega come recedere, per ora tramite PEC.

La funzione di recesso online è in arrivo, insieme all'avviso sul recesso nelle email e nei documenti. Fino ad allora la pagina sul tuo sito Aron indica la PEC, che da sola non basta se il contratto si conclude online (art. 54-bis).

  • Modalità di vendita dichiarata per trattativa e polizza
  • Firma del preventivo con codice OTP
  • Pagina informativa sul recesso
  • In arrivo: recesso online, avviso nelle email e nei documenti
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Domande frequenti

Da quando valgono le nuove regole sulla vendita a distanza?

Il D.Lgs. 209/2025 è in vigore dal 23 gennaio 2026, ma le nuove regole si applicano ai contratti conclusi dal 19 giugno 2026.

Valgono anche per i clienti aziende?

No. Il Codice del Consumo protegge i consumatori. Restano però le regole IVASS sulla vendita a distanza, che non distinguono.

Basta una pagina con la PEC per il recesso?

No, se il contratto si conclude online. Serve una funzione «recedere dal contratto qui» con conferma e ricevuta con data e ora.

Il cliente che recede paga i giorni di copertura?

Nelle polizze danni no: l'art. 59-novies del Codice del Consumo dice che il consumatore non è tenuto a pagare alcun importo, e il rimborso va fatto entro 30 giorni. Nelle polizze vita individuali vale l'art. 177 del Codice delle assicurazioni: premio rimborsato al netto del periodo in cui il contratto ha avuto effetto, più le spese di emissione se indicate in proposta e contratto.

Quanti giorni ha il cliente per recedere da una polizza vita?

30 giorni, sia per l'art. 177 del Codice delle assicurazioni sia per l'art. 59-octies del Codice del Consumo. Le polizze danni hanno 14 giorni, e le vite fino a sei mesi, escluse dall'art. 177, tornano ai 14 giorni.

Le informazioni del Codice del Consumo si sommano a quelle della normativa assicurativa?

Sì. L'art. 121, comma 1, lettera f) del Codice delle assicurazioni richiama gli artt. 59-quater, 59-quinquies e 59-septies, quindi si aggiungono a MUP, DIP e informazioni dell'art. 121. Quello che c'è già in un documento assicurativo non va ripetuto.

Il recesso vale anche per l'RC auto?

Sì, ma non si esercita se il sinistro avviene entro il termine di recesso, e come per ogni polizza a distanza nemmeno se il cliente chiede la liquidazione dell'indennizzo entro quel termine (art. 167-bis del Codice delle assicurazioni).

Fonti

  1. D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209 (Normattiva)
  2. D.Lgs. 209/2025, art. 4 (decorrenza)
  3. Regolamento IVASS n. 40/2018, testo consolidato (aggiornato al Provvedimento n. 169/2026)
  4. IVASS, Chiarimenti applicativi sulla distribuzione assicurativa (Regg. 40, 41, 45 e Provv. 97)
  5. Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005), art. 121
  6. Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005), art. 167-bis
  7. Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005), art. 177
  8. Direttiva (UE) 2023/2673
  9. Direttiva 2009/138/CE (Solvency II), art. 186: periodo di recesso nell'assicurazione vita

Norme, importi e date cambiano. Le informazioni sono verificate sulle fonti elencate alla data indicata in alto: prima di agire controlla la versione in vigore. Questa guida ha scopo informativo e non sostituisce una consulenza legale.

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