Guida per intermediari
Whistleblowing per intermediari assicurativi: l'obbligo vale anche per chi è piccolo
Fonti verificate il
Sì, anche un piccolo intermediario assicurativo deve avere un canale interno per le segnalazioni di whistleblowing. Il D.Lgs. 24/2023 lo impone a prescindere dal numero di dipendenti ai soggetti che rientrano negli atti europei elencati nel suo allegato, e tra questi c'è la disciplina della distribuzione assicurativa (IDD). Per chi ha fino a 249 lavoratori l'obbligo è in vigore dal 17 dicembre 2023.
Serve un canale che garantisca la riservatezza di chi segnala, un gestore autonomo e formato, una procedura scritta con tempi precisi (avviso entro 7 giorni, riscontro entro 3 mesi) e le informazioni pubblicate nei luoghi di lavoro e in una sezione dedicata del sito.
- Norma
- D.Lgs. 24/2023; Linee guida ANAC n. 1/2025 sui canali interni
- Si applica a
- Intermediari assicurativi di ogni dimensione, anche con meno di 50 lavoratori
- Avviso di ricevimento
- Entro 7 giorni
- Riscontro
- Entro 3 mesi
- Conservazione
- Non oltre 5 anni dall'esito finale
Perché riguarda anche il piccolo intermediario
Di regola il whistleblowing è obbligatorio per le aziende private con almeno 50 lavoratori. Il decreto però fa un'eccezione per chi opera nei settori regolati dagli atti europei delle parti I.B e II del suo allegato (art. 2, comma 1, lettera q, numero 2): per loro l'obbligo vale anche sotto quella soglia. L'elenco pubblicato dall'ANAC comprende il D.Lgs. 68/2018, che ha recepito la direttiva IDD sulla distribuzione assicurativa.
Quindi il canale serve ad agenti, broker e agli altri intermediari iscritti al RUI, anche con un solo dipendente. I collaboratori, compresi quelli in sezione E, rientrano tra le persone che possono segnalare.
Il canale e chi lo gestisce
Il canale deve garantire la riservatezza di chi segnala, delle persone coinvolte e del contenuto (art. 4). Deve permettere segnalazioni scritte, anche con una piattaforma informatica, e orali: una linea telefonica, un sistema di messaggi vocali o, se il segnalante lo chiede, un incontro di persona. Le Linee guida ANAC n. 1/2025 chiedono di garantire entrambe le forme, scritta e orale; tra le modalità orali ne basta una. La piattaforma è preferibile ma non obbligatoria, e la sola email, ordinaria o PEC, per l'ANAC non è di per sé adeguata a garantire la riservatezza, salvo contromisure motivate.
La gestione va affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo e formato, oppure a un soggetto esterno con le stesse caratteristiche. Chi ha fino a 249 lavoratori può condividere canale e gestione con altri. Prima di attivare il canale vanno sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali (art. 4, comma 1): qui sotto come si fa, anche se in azienda non ce ne sono.
Come si sentono i sindacati
Il decreto dice che il canale si attiva «sentite» le rappresentanze o le organizzazioni sindacali (art. 4, comma 1). Per le Linee guida ANAC n. 1/2025 (§ 2.1) è un passaggio informativo: serve a raccogliere osservazioni, non a ottenere un accordo. Il termine che dai ai sindacati non è perentorio e il loro parere non vincola. Ma senza questo passaggio la procedura non è conforme e scatta la sanzione dell'art. 21.
- Se hai RSA o RSU (art. 51 del D.Lgs. 81/2015), l'informativa va a loro.
- Se non ci sono, va alle organizzazioni territoriali dei sindacati più rappresentativi sul piano nazionale. Per un intermediario, seguendo l'indirizzo del Ministero del lavoro richiamato dall'ANAC, sono le sedi territoriali dei sindacati di categoria che hanno firmato il contratto collettivo che applichi ai tuoi dipendenti.
- Se non hai dipendenti non c'è un contratto collettivo né una rappresentanza da sentire: scrivi nella procedura che non ce ne sono. È la lettura che si ricava dal testo, perché le Linee guida non trattano il caso.
Il modo che indica l'ANAC è una comunicazione scritta, anche per PEC, prima di approvare la procedura. Allega la procedura, indica i punti principali (come si segnala, chi gestisce, formazione, come si diffondono le informazioni), dai un termine per chiedere chiarimenti e dichiara la disponibilità a un incontro se richiesto. Conserva la PEC, le eventuali risposte e la data di approvazione. Se cambi la procedura in modo sostanziale, l'informativa si ripete.
Cosa fare, in ordine
Scegli il canale
Uno scritto e uno orale. Una casella email letta dal titolare non garantisce né riservatezza né autonomia.
Senti i sindacati
Prima di approvare la procedura, e conserva la prova di averlo fatto. A chi scrivere se non ci sono rappresentanze è spiegato nella sezione precedente.
Nomina il gestore
Interno o esterno, con un incarico scritto, obblighi di riservatezza e un sostituto per i casi di conflitto.
Scrivi la procedura
Tempi (7 giorni, 3 mesi), riservatezza, divieto di ritorsioni, trattamento dei dati, conservazione.
Pubblica le informazioni
Nei luoghi di lavoro e, se hai un sito, in una sezione dedicata: come segnalare, a chi, e quando ci si può rivolgere all'ANAC (art. 5).
Forma le persone
Il gestore prima di tutto, poi chi lavora con te.
Tempi e conservazione
Chi gestisce il canale manda l'avviso di ricevimento entro 7 giorni, resta in contatto con chi ha segnalato e dà un riscontro entro 3 mesi (art. 5). Se una segnalazione arriva alla persona sbagliata, va inoltrata a chi è competente entro 7 giorni (art. 4, comma 6). Le segnalazioni si conservano per il tempo necessario e comunque non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale (art. 14).
Il whistleblowing non va confuso con i reclami dei clienti: sono canali diversi, con regole diverse.
Sanzioni
L'ANAC può applicare sanzioni da 10.000 a 50.000 euro se il canale non è stato istituito, se mancano le procedure o non sono conformi, se le segnalazioni non vengono verificate e analizzate, e nei casi di ritorsione o di violazione della riservatezza (art. 21). Se il canale interno manca o non funziona, chi vuole segnalare può rivolgersi direttamente al canale esterno dell'ANAC.
Come attivi il whistleblowing con il modulo Compliance360
Il whistleblowing è una funzione del modulo Compliance360 di Aron, che si attiva per il tuo account e non è incluso in tutti i piani. Con il modulo parti da un kit già pronto, con la procedura e la lettera d'incarico per il gestore, interno o esterno. Registri il canale che hai scelto, e il tuo sito Aron pubblica una pagina dedicata che spiega come segnalare.
Le segnalazioni restano al gestore che hai nominato, come chiede la legge: è lui a riceverle, verificarle e rispondere nei tempi.
- Procedura e lettera d'incarico pronte da usare
- Scelta del canale registrata
- Pagina pubblica sul whistleblowing sul tuo sito Aron
Domande frequenti
Il whistleblowing è obbligatorio per un broker con due dipendenti?
Sì. Per chi rientra nella disciplina della distribuzione assicurativa l'obbligo vale anche sotto i 50 lavoratori.
Basta un indirizzo email per le segnalazioni?
Di solito no. Il canale deve garantire riservatezza e un gestore autonomo e formato; una casella letta dal titolare o da più persone difficilmente lo fa, e l'ANAC considera la posta elettronica, ordinaria o PEC, non adeguata di per sé, salvo contromisure motivate.
Serve anche un canale orale?
Sì. Per le Linee guida ANAC n. 1/2025 il canale deve garantire sia la forma scritta sia quella orale (art. 4, comma 3). Per l'orale basta una modalità tra linea telefonica, sistema di messaggi vocali o incontro di persona su richiesta del segnalante.
Devo sentire i sindacati anche se non ho rappresentanze aziendali?
Sì, se hai dipendenti: l'informativa va alle sedi territoriali dei sindacati più rappresentativi a livello nazionale, di norma quelli del contratto che applichi. Non serve il loro consenso, ma senza il passaggio la procedura non è conforme (art. 4, comma 1; Linee guida ANAC n. 1/2025, § 2.1).
Posso affidare la gestione a un esterno?
Sì, a un soggetto esterno autonomo e con personale formato. Chi ha fino a 249 lavoratori può anche condividere canale e gestione con altri.
Per quanto tempo si conservano le segnalazioni?
Per il tempo necessario a gestirle e comunque non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale.
Fonti
- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (Normattiva)
- ANAC, Allegato 1: elenco degli atti UE e delle norme nazionali (ambito del D.Lgs. 24/2023)
- ANAC, Linee guida n. 1/2025 sui canali interni (delibera n. 478 del 26/11/2025)
Norme, importi e date cambiano. Le informazioni sono verificate sulle fonti elencate alla data indicata in alto: prima di agire controlla la versione in vigore. Questa guida ha scopo informativo e non sostituisce una consulenza legale.
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